(massima n. 1)
In tema di vizi di motivazione, il vizio noto come «travisamento del fatto» puņ sopravvivere, nella vigente disciplina, soltanto nell'ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa.