(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla Corte di cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.