(massima n. 1)
Se il requisito della costanza della chiamata in correità viene meno ove il dichiarante scelga la via della ritrattazione, qualora venga invece seguita la regola del silenzio, di per sè neutro, non può per ciò solo ritenersi irreparabilmente minata l'attendibilità della chiamata medesima; prive di significato diverrebbero, viceversa, le regole valutative di cui all'art. 6 L. 7 agosto 1997, n. 267, le quali non escludono a priori la credibilità del dichiarante che, citato nel dibattimento, serbi il silenzio, ma impongono solo riscontri probatori esterni di natura determinata.