(massima n. 1)
Poiché a norma dell'art. 3, comma quarto, c.p.p., è riconosciuta efficacia di giudicato nel procedimento penale e, per il rinvio contenuto nell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, anche nel procedimento di prevenzione, alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza, la sentenza dichiarativa di morte presunta, che non riguarda né lo status familiae, né lo status civitatis, né statuisce sul modo di essere di un rapporto giuridico o sulla modificazione di esso, ma soltanto sull'accertamento in via presuntiva, attraverso un procedimento logico, di un fatto naturale come la morte, non può avere efficacia nel procedimento penale e in quelli, come la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione, che sono regolati dalle norme del codice di procedura penale. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, intervenuta con decreto successivo alla data della morte presunta del prevenuto, ma in conseguenza di decreto di applicazione della sorveglianza speciale di p.s., divenuto definitivo prima di quella data, nella ritenuta latitanza del prevenuto stesso).