(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, l'esito positivo del c.d. periodo legale di prova ex art. 178 e 179 c.p. non comporta, di per sé, la concessione del beneficio in quanto il ravvedimento, che deve essere processualmente certo e storicamente costante, non postula soltanto la non commissione di reati ma anche la doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche, con il tenore di vita, di pericolositą sociale, ex art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretto il diniego di riabilitazione dalla sorveglianza speciale a soggetto gravato da numerosi precedenti giudiziari rispetto a quelli posti a base della misura e, altresģ, destinatario di una successiva diffida del questore, data la presunzione di pericolositą sociale, implicita in detto provvedimento che, sintomatico di una concreta condotta negativa, rimane condizione di procedibilitą per l'applicazione di una ulteriore sorveglianza speciale).