(massima n. 1)
Agli effetti della deroga al principio di retrodatazione dei termini di custodia cautelare stabilita dall'art. 297, comma 3, ultimo periodo, c.p.p., nel caso di più ordinanze custodiali emesse per fatti connessi, l'esistenza del «fatto» deve essere intesa con riferimento al singolo imputato e non al più generale tema delle indagini, giacché, altrimenti, il pubblico ministero sarebbe arbitro di diluire i termini di custodia cautelare aggiungendo sempre nuovi imputati o nuove imputazioni. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la fondatezza dell'affermazione del giudice a quo secondo la quale, agli effetti della disposizione menzionata, per «fatti» «debbono intendersi i fatti-reato complessivamente connessi allo stesso filone di indagine», e ciò per non pregiudicare la riservatezza dell'attività di indagine relativa ai reati connessi).