(massima n. 1)
La nozione di «atti sessuali» cui fa riferimento l'art. 609 bis c.p., nasce dalla semplice somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione previgente considerava e disciplinava separatamente. Ne consegue che essa non può non comportare — così come la comportavano le due distinte nozioni preesistenti — un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa. Non possono, pertanto, qualificarsi come «atti sessuali», nel senso richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, tutti quegli atti, i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del voyerismo), ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima o al sentimento pubblico del pudore.