(massima n. 1)
La c.d. pericolositą sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalitą e dalle circostanze del fatto sia dalla personalitą dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. Ed invero, l'espressione utilizzata dal legislatore all'articolo 274 lett. c), c.p.p. «modalitą e circostanze del fatto» va riferita al fatto-reato, mentre l'espressione «comportamenti e atti concreti» deve intendersi riferita ad una condotta diversa dal fatto-reato, e quindi alla condotta precedente e a quella successiva. Ne consegue che, l'esigenza cautelare in parola ricorre e deve essere tutelata ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensitą esso sia purché concreto, di reiterazione della condotta criminosa.