(massima n. 1)
In tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 c.p.p.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 c.p.p.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art. 324 c.p.p., il codice processuale prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis c.p.p., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. Non č previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassativitā dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri.