(massima n. 3)
Poiché l'ordine di carcerazione non deve essere notificato al condannato, ma deve essere eseguito, sono inammissibili tanto censure di nullitā della notifica dell'ordine stesso, quanto quelle relative alla violazione dell'art. 656 comma 2 c.p.p., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 1 della legge 27 maggio 1998 n. 865. Invero, da un lato, la prescritta consegna di copia all'interessato al momento dell'esecuzione č unicamente diretta a mettere il soggetto in grado di attivare tempestivamente le eventuali questioni sul titolo e le altre previste dagli articoli 667 e seguenti del c.p.p.; dall'altro, per il principio di tassativitā delle nullitā, l'omissione della prevista ingiunzione all'interessato di costituirsi in carcere, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a mesi sei, č sfornita di sanzioni e non comporta alcuna conseguenza.