(massima n. 1)
L'accoglimento dei motivi a sostegno del ricorso per cassazione, sub specie di applicazione della nuova pena indicata dai ricorrenti, a norma dell'art. 3 della legge n. 14 del 1999, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato loro ascritto, giova anche ai coimputati non ricorrenti (nella specie, peraltro, istanti per il patteggiamento), in virtł dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma primo, c.p.p., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguito dai coimputati non impugnanti.