(massima n. 1)
In tema di estradizione, il quarto comma dell'art. 716 c.p.p., nello stabilire che la misura coercitiva è revocata se il Ministro di Grazia e Giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida dell'arresto, prevede una condizione risolutiva dell'efficacia del provvedimento con cui il presidente della Corte d'appello, convalidato l'arresto provvisorio dell'estradando, dispone l'applicazione di una misura coercitiva. Pertanto, se la richiesta di mantenimento della misura non sia formulata entro il predetto termine, il provvedimento impositivo della custodia deve essere revocato, mentre in caso di tempestività della richiesta, alcun provvedimento dovrà essere adottato, poiché l'ordinanza impositiva della misura conserva intatta la sua efficacia. In tale secondo caso, se venga comunque emesso un provvedimento di conferma, questo può essere impugnato con ricorso per cassazione solo per contestare l'esistenza di siffatto presupposto. (Nella specie la Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale l'estradando si doleva della motivazione in ordine al pericolo di fuga, affermando che tale censura può essere dedotta solo contro l'ordinanza impositiva della misura).