(massima n. 1)
Non č ammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame emessa a seguito del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. con il quale si deduca la sopravvenuta caducazione della misura cautelare per una delle ipotesi previste dall'art. 297, terzo comma, c.p.p., trattandosi di vizio processale che non intacca l'intrinseca legittimitā dell'ordinanza impositiva della misura ma che agisce sul diverso piano dell'efficacia della misura stessa, per cui deve essere dedotto e dichiarato nell'ambito di procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca di cui all'art. 306 c.p.p., e non direttamente con la richiesta di riesame o addirittura con il ricorso per cassazione.