(massima n. 1)
Nel giudizio di prevenzione non è applicabile la norma dettata dall'art. 270, comma primo, c.p.p., che limita, nel giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento. Infatti, nel giudizio di prevenzione vige la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso, purché certo e idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.