(massima n. 1)
In tema di riparazione per la ingiusta detenzione, l'art. 314 comma 2 c.p.p., riconosce il relativo diritto al condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, solo quando risulti accertato che il provvedimento restrittivo č stato emesso, ovvero mantenuto, senza che ricorressero i presupposti di cui agli articoli 273 e 280 c.p.p., mentre il comma 4 esclude che la riparazione sia dovuta per quella parte di custodia cautelare che risulti computata ai fini della determinazione della pena concretamente inflitta. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, in quanto, in pendenza del giudizio incidentale de libertate, instaurato per far valere la presunta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al periodo di custodia cautelare sofferto era divenuta definitiva).