(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in L. 26 febbraio 1977 n. 39 (che ha portata innovativa senza effetti retroattivi), le persone trasportate a titolo di cortesia su di un veicolo coinvolto in un incidente stradale non potevano essere considerati terzi ai fini assicurativi.