(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso per cassazione derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi non impedisce che vengano rilevate e dichiarate, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., le cause di non punibilitą. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresģ precisato che la dichiarazione delle cause di non punibilitą č preclusa, viceversa, dall'inammissibilitą derivante dall'enunciazione nell'atto di gravame di motivi non consentiti e nella denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, trattandosi di ipotesi di inammissibilitą originaria le quali non consentono quella delibazione sulla fondatezza della censura che costituisce peculiaritą singolare della dichiarazione di inammissibilitą per infondatezza manifesta dei motivi di impugnazione).