(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 479, comma 3, c.p.p., il giudice può revocare anche di ufficio, per effetto del decorso dell'anno, l'ordinanza di sospensione emessa al dibattimento in attesa della risoluzione della controversia civile riguardante la dichiarazione di fallimento, assumendosi l'onere di risolvere direttamente la questione della assoggettabilità al fallimento. (Fattispecie in cui il giudice penale ha affermato la responsabilità per bancarotta patrimoniale e documentale dell'amministratore di una società cooperativa, ritenendo incontestabile, in base all'art. 2540, comma 2, c.c. e alla pacifica giurispruenza civile sul punto, la assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale).