(massima n. 1)
In tema di criteri di scelta delle misure cautelari personali, il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., di disporre la custodia cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione della sospensione condizionale della pena, si estende anche agli arresti domiciliari, stante la previsione dell'art. 284, comma quinto, c.p.p., secondo cui l'imputato agli arresti domiciliari «si considera in stato di custodia cautelare».