(massima n. 1)
L'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso momentaneo necessario all'effrazione. In particolare il rapporto di cui sopra deve essere concluso ogni volta che gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica.