(massima n. 1)
In tema di prove utilizzabili ai fini della decisione, le prove legittimamente acquisite in dibattimento sono legittimamente utilizzabili dal giudice in relazione ai vari thema decidenda che gli sono devoluti, senza alcuna limitazione derivante dall'astratto collegamento del mezzo di prova a una determinata imputazione o a un determinato imputato. Infatti le parti, in quanto regolarmente evocate in giudizio, sono in grado di esercitare un pieno contraddittorio sulle emergenze dibattimentali, eventualmente procedendo al controesame o richiedendo la prova contraria; facoltą, queste, che ben possono implicare, per il loro concreto e soddisfacente esercizio, la concessione di adeguati termini a difesa. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente circa la utilizzazione a suo carico del risultato di un esame introdotto a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta in appello dal P.M., ex art. 603 c.p.p., appellante nei confronti solo di altri imputati).