(massima n. 1)
L'art. 676, comma 1, c.p.p., che prevede e disciplina le altre competenze del giudice dell'esecuzione, diverse da quelle specificamente indicate negli articoli precedenti, trova applicazione, per analogia, anche con riguardo al provvedimento di concessione o diniego del nulla osta al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, previsto dall'art. 3, lett. d), della L. 21 novembre 1967 n. 1185 nel caso di soggetti nei cui confronti debbasi eseguire una pronuncia di condanna, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo da considerare, come tale, sempre tutelabile davanti al giudice.