(massima n. 1)
Non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, rigetta l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio; né da ciò deriva alcun difetto di tutela dell'istante, in quanto, all'esito dell'udienza preliminare, potrà essere chiamato a provvedere sulla richiesta il giudice del processo o quello dell'esecuzione, ovvero lo stesso g.i.p. qualora pronunci sentenza di non luogo a procedere.