(massima n. 1)
Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 per la «Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 c.p., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata. Pertanto è configurabile il reato di cui all'art. 727 citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perché trattenute dal legaccio: tale comportamento integra una sevizia, poiché la sua ripetitività ossessiva viene ad incidere sull'istinto naturale dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.