(massima n. 1)
I termini previsti dall'art. 19 L. fall. per l'impugnazione della sentenza resa nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento si applicano in tutti i casi in cui sia consentita l'opposizione disciplinata dall'art. 18 L. fall.; pertanto, una volta consentita l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento anche ai soci ai quali sia stato esteso il fallimento della societą, atteso il richiamo che l'art. 147 L. fall. fa all'art. 18 L. fall., i termini per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione sono necessariamente anche in questo caso quelli ridotti previsti in via generale dall'art. 19 L. fall.