(massima n. 1)
La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 c.p.p., ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 att. c.p.p.; ne consegue che è affetto dalla nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p. l'atto compiuto in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina non sia pervenuta all'ufficio dell'autorità procedente prima della fissazione dell'atto medesimo. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che l'atto di nomina del difensore effettuato in carcere, specie nelle ipotesi in cui si debba ancora procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., è da annoverare tra i casi «di speciale urgenza» nei quali, ai sensi della seconda parte dell'art. 44 att. c.p.p., è autorizzato, oltre al telegramma, l'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione, come — ad esempio — il fonogramma, il telefax o la semplice telefonata, da confermarsi con lettera raccomandata).