(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p. - molestia o disturbo alle persone - deve considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insista nell'interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertā, anche dopo essersi accorto che la sua condotta non č gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine alla stessa. (La Suprema Corte ha affermato tale principio rigettando il ricorso proposto dagli imputati i quali erano stati condannati per il reato in questione, per essersi recati per alcune sere, dopo le ore 22 - e con il pretesto di seguire una locale tradizione - sotto l'abitazione delle parti offese bussando con bastoni, campanacci ed altri oggetti, insistendo nella turbativa nonostante l'espressa volontā degli interessati di non prendere parte alla manifestazione e l'intervenuta diffida da parte delle forze dell'ordine di porre fine alle molestie).