(massima n. 1)
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di accordo preventivo fra soggetti che si trovano all'estero e soggetti che si trovano nel territorio dello Stato finalizzato all'importazione di stupefacenti, che i secondi si impegnano ad acquistare e comunque in qualsiasi modo a distribuire sul mercato italiano con attivitā di intermediazione, provvedendo in concreto, o tentando di provvedere, al ritiro delle sostanze, si configura, a carico di questi ultimi, il concorso morale nel delitto di importazione consumato; di contro qualora i soggetti che si trovano in Italia, interessati all'acquisto o comunque alla ricezione a qualsiasi titolo della sostanza stupefacente, si accordino per il suo successivo smercio con quelli che hanno organizzato ed operato l'importazione ed il trasporto fino ad un determinato luogo del territorio nazionale, dopo che tale operazione č stata compiuta, non rispondono di importazione e trasporto ma, a titolo autonomo, quali autori materiali dei reati di acquisto che si perfeziona con il consenso o comunque di ricezione dello stupefacente, ovvero delle medesime fattispecie criminose nella forma tentata se l'evento non si č verificato o la condotta diretta a produrlo non si č compiuta per cause indipendenti dalla loro volontā.