(massima n. 1)
Il delitto di maltrattamenti non può ritenersi assorbito in quello di tentata violenza carnale: il carattere unitario, che è tipico del delitto di maltrattamenti, vale a distinguere la condotta di tale delitto da quella di tentata violenza carnale poiché, se le minacce integrano, di volta in volta, gli estremi del tentativo di violenza carnale, costituisce, rispetto a siffatte azioni, elemento specificante e distintivo il dolo unitario e programmatico del delitto di maltrattamenti, riconducibile alla coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale. (Nella specie la S.C. ha considerato che le minacce e le vessazioni non si esaurivano nel perseguimento del piano delittuoso, limitato al reato di tentata violenza carnale contro la figlia, ma coinvolgevano anche la moglie dell'imputato e, in ogni caso, la reiterazione di tali comportamenti minacciosi e vessatori, pur se fossero stati circoscritti alla persona della figlia, non si configuravano come un mero cumulo di azioni, in sè illecite, ma, a causa dell'abitualità della condotta, assumevano il carattere unitario che è tipico del delitto di maltrattamenti).