(massima n. 1)
La statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena diviene definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza e non con il decorso dei cinque anni entro i quali la decisione sottoposta a sospensione è destinata a veder modificato il proprio contenuto, con la dichiarazione di estinzione del reato o con la revoca del beneficio, a seconda della condotta del condannato. Non è perciò concedibile in fase esecutiva il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria che era stato negato al momento della decisione perché la pena pecuniaria, convertita in base al criterio indicato allora dall'art. 135 c.p., superava i limiti previsti per la sua concessione, anche se esso sarebbe invece concedibile applicando l'attuale tariffa di settantacinquemila lire al giorno e non è ancora decorso il quinquennio di rito. L'impossibilità di concedere la sospensione della pena in fase esecutiva discende dai principi generali in tema di giudicato penale e non sono desumibili profili di incostituzionalità in ragione del diverso trattamento riservato alla continuazione e al concorso formale, che possono essere applicati in fase esecutiva.