(massima n. 1)
La rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore č circoscritta alla fase dibattimentale, in quanto solo per essa č stata prevista dal legislatore, che non ha riprodotto analoga norma per altre fasi procedimentali, relativamente alle quali deve trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 97, comma 4, c.p.p., secondo cui, ove sia richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia non compaia, il giudice provvede senz'altro a designare altro difensore. (Fattispecie relativa a procedimento di prevenzione, nel quale l'impedimento del difensore di fiducia era rappresentato dalla sua adesione all'astensione dalle udienze deliberate dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Avvocati).