(massima n. 1)
Ai fini della esclusione del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, non può considerarsi «colpa grave» quella di colui che, anteriormente all'instaurazione del procedimento penale a suo carico o alla conoscenza della esistenza di detto procedimento, abbia posto in essere comportamenti che, pur senza avere carattere di illiceità, siano stati tuttavia tali da aver dato luogo a ragionevoli sospetti, salvo che si tratti di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, nel qual caso l'obbligo di «non dare ragione di sospetti» è espressamente previsto dalla legge (art. 5, comma terzo, della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modificazioni).