(massima n. 1)
Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143, 147 c.p.p., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale. (Fattispecie nella quale č stato deciso che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero sorgere dubbi sulla fedeltā della trascrizione delle conversazioni effettuate in dialetto calabrese, dal momento che della stessa erano state incaricate persone esperte di quel dialetto).