(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) (già lett. b-bis), c.p.p., venga disposta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza di quelli previsti per la redazione della sentenza dall'art. 544, commi 2 e 3 c.p.p., non deve necessariamente essere pronunciata contestualmente al dispositivo della sentenza predetta, ma può essere invece pronunciata anche in un momento successivo, senza che sia neppure richiesta, in quest'ultimo caso, l'identità fisica fra il giudice che pronuncia l'ordinanza e quello che ha pronunciato la sentenza.