(massima n. 2)
Non può dubitarsi che i comitati di gestione Usl abbiano il possesso, sia pure mediato, nel pubblico denaro. Si deve tuttavia osservare che con l'approvazione di un contratto di fornitura non si compie atto di appropriazione o di distrazione di questo denaro, ma semplicemente si obbliga l'amministrazione ad una futura prestazione corrispettiva alla fornitura medesima. Conseguentemente non è configurabile il reato di peculato con riguardo a comportamento di componente di uno dei suddetti comitati concretatosi nell'approvazione di un contratto di fornitura comportante ingiusto profitto per il fornitore, con la consapevolezza di tale circostanza. (Affermando il riportato principio la Cassazione, con riguardo ad approvazione di un siffatto contratto contenente clausola a mezzo della quale la Usl era stata tratta in errore circa l'effettiva portata dell'obbligazione assunta, ha ritenuto che tale fattispecie dovesse correttamente assumersi nel reato di truffa contrattuale a danno di un soggetto pubblico).