(massima n. 1)
Non č punibile il tentativo di estorsione (artt. 56, 629 c.p.) commesso con minaccia in danno del coniuge; nella specie deve trovare applicazione, infatti, la causa di non punibilitā prevista dall'art. 649 c.p., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operativitā concernono solamente, da un lato, i delitti consumati dai quali necessariamente si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p.; e, dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio anche tentati ma commessi con violenza, con l'esclusione quindi di ogni rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia.