(massima n. 1)
L'avvenuta volontaria restituzione del titolo di credito da parte del creditore al debitore, al di lā della specifica rilevanza che essa assume a norma dell'art. 1237 c.c. nell'ambito della disciplina dell'istituto della remissione quale modo di estinzione dell'obbligazione, costituisce fonte di una presunzione iuris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento non č avvenuto (e che il possesso dei titolo da parte del debitore č spiegabile altrimenti).