(massima n. 1)
La presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., a carico del proprietario di un veicolo (oltre che a carico del conducente), non si applica in favore delle persone trasportate, non assimilabili ai terzi estranei alla circolazione, a maggior tutela dei quali la succitata norma č stata predisposta, e, pertanto, il trasportato potrą ottenere il risarcimento del danno, nel caso di trasporto oneroso o gratuito, in forza di responsabilitą contrattuale, e nel caso di trasporto amichevole o di cortesia, in forza di responsabilitą extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. La legge sull'assicurazione obbligatoria (art. 1, L. 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasportato «a qualsiasi titolo», non ha comportato il venir meno della esclusione dell'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. all'ipotesi di trasporto a titolo di cortesia.