(massima n. 1)
In tema di peculato d'uso, non č ipotizzabile il tentativo, in quanto con l'appropriazione risulta consumato il reato di peculato comune e la mancata restituzione impedisce solo che detto reato degradi nell'ipotesi minore di peculato d'uso. (La Corte, tuttavia, in conformitā alla statuizione della Corte cost. n. 1085/1988 in tema di furto d'uso, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 314 comma 2 c.p. in relazione al comma 1 dell'art. 27 Cost. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista, alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa appropriata, pur non sollevando la questione per mancanza di rilevanza, mancando nella fattispecie il requisito dell'uso momentaneo).