(massima n. 1)
Sussiste il potere del tribunale di dichiarare lo stato di insolvenza di impresa di assicurazione anche successivamente alla sottoposizione della stessa a liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'art. 202 L. fall., benché l'art. 82 del testo unico sulle assicurazioni private approvato con D.P.R. n. 449 del 1959 richiami soltanto l'art. 195 relativo all'accertamento dello stato di insolvenza compiuto anteriormente alla liquidazione coatta, poiché l'art. 202 è una norma integrativa dell'art. 195 e ne completa la logica, disponendo che possa e debba esser fatto dopo quel che non era stato fatto prima, onde realizzare una fattispecie che necessariamente implica, qualunque sia l'ordine in cui essi si realizzano, sia l'atto giurisdizionale di accertamento dell'insolvenza che l'atto amministrativo di messa in liquidazione.