(massima n. 1)
In tema di reati permanenti concernenti la disciplina igienica della produzione e del commercio di sostanze alimentari, quando tali sostanze, riscontrate irregolari per vizi presumibilmente originari, siano state importate dall'estero, la competenza per territorio a procedere nei confronti del soggetto operante in Italia, ove non risulti il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato da parte sua, non può che essere determinata alla stregua dei criteri sussidiari dettati dall'art. 9 c.p.p., nell'ordine di gradualità ivi indicato. (Nella specie trattavasi del reato di cui agli artt. 5, lettera g e 12 della L. 30 aprile 1962, n. 283, configurato a carico di un commerciante che aveva venduto delle patate provenienti dalla Francia le quali, all'esame, avevano rivelato la presenza di additivi in misura non consentita).