(massima n. 1)
Poiché l'atto di impugnazione deve anzitutto essere comprensibile dal giudice cui è diretto, è da ritenere inammissibile ab origine, in quanto sostanzialmente privo di tutti i requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p., l'atto d'impugnazione che sia stato redatto, in violazione dell'art. 109 c.p.p., in lingua straniera, nulla rilevando in contrario il disposto di cui all'art. 143 c.p.p., quale interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 12-19 gennaio 1993 n. 10, giacché, in base a detto disposto, l'imputato ha il diritto di ricevere nella propria lingua, mediante assistenza di un interprete, tutti gli atti processuali recettizi, ma non anche quello di fruire di detta assistenza nell'esercizio di facoltà discrezionali come quella di proporre impugnazione.