(massima n. 1)
L'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) va interpretato nel senso che esso sia applicabile anche nelle cosiddette «gare di consultazione» che si svolgono con ridotto numero di partecipanti, senza osservanza dei termini e delle disposizioni legislative sulla contabilità di Stato; il reato non sussiste invece se manca una libera competizione tra più concorrenti come nel caso in cui i singoli potenziali contraenti vengano interpellati l'uno all'insaputa dell'altro.