(massima n. 3)
Qualora, a seguito di intercettazione di comunicazioni tra presenti venga disposta perizia con cui siano state trascritte le comunicazioni intercettate e registrate e qualora il perito sia stato nella disponibilità dei brogliacci delle intercettazioni redatti dalla polizia giudiziaria ex art. 268 c.p.p., che non avrebbero dovuto essere allegati al fascicolo dibattimentale, è da escludere, in mancanza di previsione normativa, l'inutilizzabilità della detta perizia ovvero l'irritualità della stessa, se da nessun elemento del processo è dato dedurre che il perito sia stato fuorviato dalla conoscenza dei brogliacci.