(massima n. 1)
In tema di riabilitazione non può riconoscersi valore preclusivo alla concessione del beneficio a fatti successivi alle sentenze per cui la riabilitazione viene richiesta se isolatamente riguardati e senza l'esame della loro portata sintomatica negativa in ordine alla condotta complessiva del soggetto. (Nella specie la corte ha annullato il provvedimento che aveva negato la riabilitazione senza esaurientemente motivare circa l'incidenza di un reato contravvenzionale, dichiarato estinto per amnistia, sul requisito della buona condotta).