(massima n. 1)
Presupposto per la conversione delle pene pecuniarie è l'insolvenza del condannato, il cui accertamento, ad opera del pubblico ministero quale organo preposto all'esecuzione delle sentenze, non può che aver luogo dopo il materiale reperimento del condannato stesso, anche perché quest'ultimo, originariamente insolvibile, può aver mutato la propria condizione. Ne consegue che, nell'ipotesi di irreperibilità del condannato, l'intera esecuzione (e non la sola conversione della pena pecuniaria) resta subordinata all'effettivo rintraccio della persona che vi deve essere sottoposta.