(massima n. 1)
Il principio secondo cui, quando la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di pił soggetti sia stata riformata dal giudice di secondo grado con riguardo soltanto a taluno di essi, la competenza in materia di esecuzione appartiene per tutti al giudice di secondo grado, opera nel presupposto che la riforma della decisione di primo grado consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione; il che non si verifica quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri.