(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dall'ufficio del P.M., non è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che nell'atto di appello risulti l'indicazione della persona che ha materialmente depositato l'atto medesimo servendosi del «registro di passaggio»: quest'ultimo costituisce infatti il veicolo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio giudiziario all'altro, e, quindi, la persona che ha presentato l'atto può essere agevolmente individuata attraverso la consultazione di tale registro.