(massima n. 1)
Il difensore della persona offesa, nominato ai sensi dell'art. 101, primo comma, c.p.p., non č investito dei poteri di rappresentanza riconosciuti al difensore dell'imputato e a quello delle altre parti private ritualmente costituite, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 99, primo comma e 100, quarto comma, c.p.p. Egli, pertanto, non č legittimato ad esercitare, in proprio, la facoltā di proporre impugnazioni. (Nella specie trattavasi di impugnazione, anche per altro verso inammissibile, proposta avverso decreto di archiviazione pronunciato dal Gip ai sensi dell'art. 410 c.p.p.).