(massima n. 1)
La perdita di efficacia della misura cautelare disposta da giudice incompetente e la necessitā dell'emissione di una nuova misura ex art. 292 c.p.p. derivano non giā dall'identitā fra giudice che ha emesso la misura e giudice che si dichiara incompetente, ma dalla forma e dalla natura della dichiarazione di incompetenza stessa; la necessitā di un nuovo provvedimento č infatti collegata dall'art. 27 c.p.p. alla dichiarazione di incompetenza resa con ordinanza e non alla dichiarazione di incompetenza pronunciata con sentenza, con la conseguenza che tale norma č applicabile esclusivamente nella fase delle indagini preliminari.